Statuto dei
lavoratori
LEGGE
20 maggio 1970, n.
300
Norme sulla tutela
della libertà e dignità del lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro
e norme sul collocamento.
Titolo I - Della
libertà e dignità del
lavoratore ART.
1. - Libertà di opinione ART.
2. - Guardie giurate ART.
3. - Personale di vigilanza ART.
4. - Impianti audiovisivi ART.
5. - Accertamenti sanitari ART.
6. - Visite personali di controllo ART.
7. - Sanzioni disciplinari ART.
8. - Divieto di indagini sulle opinioni ART.
9. - Tutela della salute e dell'integrità
fisica ART.
10. - Lavoratori studenti ART.
11. - Attività culturali, ricreative e
assistenziali ART.
12. - Istituti di patronato ART.
13. - Mansioni del lavoratore
Titolo
II - Della libertà sindacale ART.
14. - Diritto di associazione e di attività
sindacale ART.
15. - Atti discriminatori ART.
16. - Trattamenti economici collettivi
discriminatori ART.
17. - Sindacati di comodo ART.
18. - Reintegrazione nel posto di lavoro
Titolo
III - Dell'attività sindacale ART.
19. - Costituzione delle rappresentanze sindacali
aziendali ART.
20. - Assemblea ART.
21. - Referendum ART.
22. - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali ART.
23. - Permessi retribuiti ART.
24. - Permessi non retribuiti ART.
25. - Diritto di affissione ART.
26. - Contributi sindacali ART.
27. - Locali delle rappresentanze sindacali
aziendali
Titolo
IV - Disposizioni varie e generali ART.
28. - Repressione della condotta antisindacale ART.
29. - Fusione delle rappresentanze sindacali
aziendali ART.
30. - Permessi per i dirigenti provinciali e
nazionali ART.
31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni
pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali
provinciali e nazionali ART.
32. - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni
pubbliche elettive
Titolo
V - Norme sul collocamento ART.
33. - Collocamento ART.
34. - Richieste nominative di manodopera
Titolo
VI - Disposizioni finali e penali ART.
35. - Campo di applicazione ART.
36. - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo
Stato e degli appaltatori di opere pubbliche ART.
37. - Applicazione ai dipendenti da enti
pubblici ART.
38. - Disposizioni penali ART.
39. - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento
pensioni ART.
40. - Abrogazione delle disposizioni
contrastanti ART.
41 - Esenzioni fiscali
TITOLO I
DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL
LAVORATORE
ART. 1 - Libertà di opinione. I lavoratori, senza
distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede
religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la
loro opera, di manifestare liberamente il proprio
pensiero, nei rispetto dei principi della costituzione e
delle norme della presente legge.
ART. 2 - Guardie giurate. Il datore di lavoro può
impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli
artt. 133 e seguenti del T.U. approvato con R.D. 18
giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del
patrimonio aziendale. Le guardie giurate non possono
contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da
quelli che attengono alla tutela del patrimonio
aziendale. È fatto divieto al datore di lavoro di
adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le
guardie di cui al primo comma, le quali non possono
accedere nei locali dove si svolge tale attività,
durante lo svolgimento della stessa, se non
eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze
attinenti ai compiti di cui al primo comma. In caso
di inosservanza da parte di una guardia particolare
giurata delle disposizioni di cui al presente
articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso
il questore la sospensione dal servizio, salvo il
provvedimento di revoca della licenza da parte del
prefetto nei casi più gravi.
ART. 3 - Personale di vigilanza.
I nominativi e le mansioni
specifiche del personale addetto alla vigilanza
dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai
lavoratori interessati.
ART. 4 - Impianti audiovisivi.
È vietato l'uso di impianti
audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di
controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che
siano richiesti da esigenze organizzative e produttive
ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi
anche la possibilità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori, possono essere installati
soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali
aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la
commissione interna. In difetto di accordo, su
istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del
lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di
tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature
esistenti, che rispondono alle caratteristiche di cui al
secondo comma del presente articolo, in mancanza di
accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con
la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro
provvede entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni
per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti
suddetti. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato
dei lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma,
il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
aziendali o, in mancanza di queste, la commissione
interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al
successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni
dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale.
ART. 5. - Accertamenti sanitari.
Sono vietati accertamenti da
parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla
infermità per malattia o infortunio del lavoratore
dipendente. Il controllo delle assenze per infermità
può essere effettuato soltanto attraverso i servizi
ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i
quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro
lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far
controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte
di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto
pubblico.
ART. 6. - Visite
personali di controllo. Le visite personali di
controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi
in cui siano indispensabili ai fini della tutela del
patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli
strumenti di lavoro o delle materie prime o dei
prodotti. In tali casi le visite personali potranno
essere effettuate soltanto a condizione che siano
eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano
salvaguardate la dignità e la riservatezza del
lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi
di selezione automatica riferiti alla collettività o a
gruppi di lavoratori. Le ipotesi nelle quali possono
essere disposte le visite personali, nonché, ferme
restando le condizioni di cui al secondo comma del
presente articolo, le relative modalità debbono essere
concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze
sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con
la commissione interna. In difetto di accordo su
istanza del datore di lavoro, provvede l' ispettorato
del lavoro. Contro i provvedimenti dell'ispettorato
del lavoro di cui al precedente comma, il datore di
lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in
mancanza di queste, la commissione interna, oppure i
sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19
possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione
del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
ART.
7. - Sanzioni disciplinari. Le norme disciplinari relative
alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle quali
ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure
di contestazione delle stesse, devono essere portate a
conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo
accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in
materia é stabilito da accordi e contratti di lavoro ove
esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore
senza avergli preventivamente contestato l'addebito e
senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore
potrà farsi assistere da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato. Fermo restando quanto disposto dalla legge
15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte
sanzioni disciplinari che comportino mutamenti
definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non
può essere disposta per un importo superiore a quattro
ore della retribuzione base e la sospensione dal
servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi
del rimprovero verbale non possano essere applicati
prima che siano trascorsi cinque giorni dalla
contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato
causa. Salvo analoghe procedure previste dai
contratti collettivi di lavoro e ferma restando la
facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore
al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare
può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per
mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero
conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, di
un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da
un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo
membro scelto di comune accordo o, in difetto di
accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla
pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore
di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito
rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il
proprio rappresentante in seno al collegio di cui al
camma precedente, la sanzione disciplinare non ha
effetto. Se il datore di lavoro adisce l' autorità
giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino
alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto
ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due
anni dalla loro applicazione.
ART. 8. - Divieto di indagini sulle
opinioni. E' fatto divieto al datore di
lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello
svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare
indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni
politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché
su fatti non rilevanti ai fini della valutazione
dell'attitudine professionale del lavoro.
ART. 9. - Tutela della
salute e dell'integrità fisica. I lavoratori, mediante loro
rappresentanze, hanno diritto di controllare
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali e di promuovere
la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le
misure idonee a tutelare la loro salute e la loro
integrità fisica.
ART.
10. - Lavoratori studenti. I lavoratori studenti,
iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in
scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o
legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio
di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di
lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la
preparazione agli esami e non sono obbligati a
prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi
settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli
universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno
diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione
delle certificazioni necessarie all'esercizio dei
diritti di cui al primo e secondo comma.
ART. 11. - Attività
culturali, ricreative e assistenziali.
Le attività culturali,
ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono
gestite da organismi formati a maggioranza dai
rappresentanti dei lavoratori. Le rappresentanze
sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 19,
hanno diritto di controllare la qualità del servizio di
mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione
collettiva.
ART. 12. -
Istituti di patronato. Gli istituti di patronato e
di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei
compiti di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno
diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro
attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità
da stabilirsi con accordi aziendali.
ART. 13. - Mansioni del lavoratore.
L'art. 2103 del codice civile
è sostituito dal seguente:
"Il prestatore di
lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a
mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte,
senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel
caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore
ha diritto al trattamento corrispondente all'attività
svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove
la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di
lavoratore assente con diritto alla conservazione del
posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi,
e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può
essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se
non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e
produttive. Ogni patto contrario è nullo."
TITOLO II DELLA LIBERTA' SINDACALE
ART.
14. - Diritto di associazione e di attività
sindacale. Il diritto di costituire
associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere
attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori
all'interno dei luoghi di lavoro.
ART. 15. - Atti
discriminatori. È nullo qualsiasi patto od
atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di
un lavoratore alla condizione che aderisca o non
aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di
farne parte; b) licenziare un lavoratore,
discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o
mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti
disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa
della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della
sua partecipazione ad uno sciopero.
Le
disposizioni di cui al comma precedente si applicano
altresì ai patti o atti diretti a fini di
discriminazione politica o religiosa.
ART. 16. - Trattamenti economici
collettivi discriminatori. È vietata la concessione di
trattamenti economici di maggior favore aventi carattere
discriminatorio a mente dell'art. 15. Il pretore, su
domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata
la discriminazione di cui al comma precedente o delle
associazioni sindacali alle quali questi hanno dato
mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro
al pagamento, a favore del Fondo adeguamento pensioni,
di una somma pari all'importo dei trattamenti economici
di maggior favore illegittimamente corrisposti nel
periodo massimo di un anno.
ART. 17. - Sindacati di
comodo. È fatto divieto ai datori di
lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di
costituire o sostenere, con mezzi finanziari o
altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
ART. 18. -
Reintegrazione nel posto di lavoro. Ferma restando l'esperibilità
delle procedure previste dall'art. 7 della legge 15
luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui
dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art.
2 della legge predetta o annulla il licenziamento
intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero
ne dichiara la nullità a norma della legge stessa,
ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore
nel posto di lavoro. Il lavoratore ha diritto al
risarcimento del danno subito per il licenziamento di
cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a
norma del comma precedente. In ogni caso, la misura
del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque
mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri
di cui all'art. 2121 del codice civile. Il datore di
lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma
precedente è tenuto inoltre a corrispondere al
lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del
rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino
a quella della reintegrazione. Se il lavoratore
entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del
datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto
si intende risolto. La sentenza pronunciata nel
giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente
esecutiva. Nell'ipotesi di licenziamento dei
lavoratori di cui all'art. 22, su istanza congiunta del
lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o
conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado
del giudizio di merito, può disporre con ordinanza,
quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi
di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione
del lavoratore nel posto di lavoro. L'ordinanza di
cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo
immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata.
Si applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo,
quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura
civile. L'ordinanza può essere revocata con la
sentenza che decide la causa. Nell'ipotesi di
licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, il
datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui
al primo camma ovvero all'ordinanza di cui al quarto
comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha
pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo,
al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di
una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al
lavoratore.
TITOLO III
DELL'ATTIVITA' SINDACALE
ART. 19. - Costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali. Rappresentanze sindacali
aziendali possano essere costituite ad iniziativa dei
lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambitodelle
associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti
collettivi di lavoro applicati nella unità produttiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le
rappresentanze sindacali possono istituire organi di
coordinamento.
ART.
20. - Assemblea. I lavoratori hanno diritto di
riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro
opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante
l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per
le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Migliori condizioni possono essere stabilite dalla
contrattazione collettiva. Le riunioni - che possono
riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi
- sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle
rappresentanze sindacali aziendali nell'unità
produttiva, con ordine del giorno su materie di
interesse sindacale o del lavoro e secondo l'ordine di
precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di
lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo
preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del
sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale
aziendale. Ulteriori modalità per l'esercizio del
diritto di assemblea possono essere stabilite dai
contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
ART. 21. -
Referendum. Il datore di lavoro deve
consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori
dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che
per categoria, su materie inerenti all'attività
sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali
aziendali tra i lavoratori, con diritto di
partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla
unità produttiva e alla categoria particolarmente
interessata. Ulteriore modalità per lo svolgimento
del referendum possono essere stabilite dai contratti
collettivi di lavoro anche aziendali.
ART. 22. - Trasferimento dei
dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il trasferimento dell'unità
produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali di cui al precedente art. 19, dei candidati e
dei membri di commissione interna può essere disposto
solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di
appartenenza. Le disposizioni di cui al comma
precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo
dell'art. 18 si applicano sino alla fine del terzo mese
successivo a quello in cui è stata eletta la commissione
interna per i candidati nelle elezioni della commissione
stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in
cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.
ART. 23. -
Permessi retribuiti. I dirigenti delle
rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19
hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a
permessi retribuiti. Salvo clausole più favorevoli
dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai
permessi di cui al primo comma almeno:
a) un
dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale
aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200
dipendenti della categoria per cui la stessa è
organizzata; b) un dirigente ogni 300 o frazione di
300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale
aziendale nelle unità produttive che occupano fino a
3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è
organizzata; c) un dirigente ogni 500 o frazione di
500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la
rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero
minimo di cui alla precedente lett. b).
I
permessi retribuiti di cui al presente articolo non
potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle
aziende di cui alle lett. b) e c) del comma
precedente; nelle aziende di cui alla lett. a) i
permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad
un'ora all'anno per ciascun dipendente. Il
lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al
primo comma deve darne comunicazione scritta al datore
di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le
rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 24. - Permessi non
retribuiti. I dirigenti sindacali
aziendali di cui all'art. 23 hanno diritto a permessi
non retribuiti per la partecipazione a trattative
sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale,
in misura non inferiore a otto giorni all'anno. I
lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al
comma precedente devono darne comunicazione scritta al
datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le
rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 25. - Diritto di
affissione. Le rappresentanze sindacali
aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi,
che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in
luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno
dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati
inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
ART. 26. -
Contributi sindacali. I lavoratori hanno
diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di
proselitismo per le loro organizzazioni sindacali
all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del
normale svolgimento dell'attività aziendale.
ART. 27. -
Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il datore di lavoro nelle
unità produttive con almeno 200 dipendenti pone
permanentemente a disposizione delle rappresentanze
sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro
funzioni, un idoneo locale comune all'interno della
unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di
dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno
diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un
locale idoneo per le loro riunioni.
TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E
GENERALI
ART.
28. - Repressione della condotta
antisindacale. Qualora il datore di lavoro
ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o
limitare l'esercizio della libertà e della attività
sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso
degli organismi locali delle associazioni sindacali
nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo
ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei
due giorni successivi, convocate le parti ed assunte
sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la
violazione di cui al presente comma, ordina al datore di
lavoro, con decreto motivato ed immediatamente
esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e
la rimozione degli effetti. L'efficacia esecutiva
del decreto non può essere revocata fino alla scadenza
con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a
norma del comma successivo. Contro il decreto che
decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla
comunicazione del decreto alle parti, opposizione
davanti al tribunale che decide con sentenza
immediatamente esecutiva. Il datore di lavoro che
non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla
sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è
punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della
sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art.
36 del codice penale.
ART. 29. - Fusione delle
rappresentanze sindacali aziendali. Quando le rappresentanze
sindacali aziendali di cui all'art. 19 si siano
costituite nell'ambito di due o più delle associazioni
di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'articolo
predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più
rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti
dall'art. 23, secondo comma, si intendono riferiti a
ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente
rappresentante nella unità produttiva. Quando la
formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua
alla fusione delle associazioni di cui alle lett. a) e
b) del primo comma dell'art. 19, i limiti numerici della
tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze
sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'art.
23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente
articolo, restano immutati.
ART. 30. - Permessi per i
dirigenti provinciali e nazionali. I componenti degli organi
direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni
di cui all'art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti,
secondo le norme dei contratti di lavoro, per la
partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
ART. 31 -
Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni
pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali
provinciali e nazionali. I lavoratori
che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di
assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre
funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere
collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la
durata del loro mandato. La medesima disposizione si
applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche
sindacali provinciali e nazionali. I periodi di
aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati
utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del
riconoscimento del diritto e della determinazione della
misura della pensione a carico della assicurazione
generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935,
n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché
a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme
obbligatorie di previdenza sostitutive della
assicurazione predetta, o che ne comportino comunque
l'esonero. Durante i periodi di aspettativa
l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto
alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti
alla erogazione delle prestazioni medesime. Le
disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si
applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste
forme previdenziali per il trattamento di pensione e per
malattia, in relazione all'attività espletata durante il
periodo di aspettativa.
ART. 32. - Permessi ai
lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive.
I lavoratori eletti alla
carica di consigliere comunale o provinciale che non
chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro
richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il
tempo strettamente necessario all'espletamento del
mandato, senza alcuna decurtazione della
retribuzione. I lavoratori eletti alla carica di
sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di
giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno
diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di
trenta ore mensili.
TITOLO V
NORME SUL COLLOCAMENTO
ART. 33. - Collocamento.
La commissione per il
collocamento, di cui all'art. 26 della legge 29 aprile
1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le
sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione,
quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali
dei lavoratori più rappresentative. Alla nomina
della commissione provvede il direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, il
quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti
dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del
grado di rappresentatività delle organizzazioni
sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni,
decorso il quale provvede d'ufficio. La commissione
è presieduta dal dirigente della sezione zonale,
comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e
delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità
prevale il voto del presidente. La commissione ha il
compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la
graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro,
secondo i criteri di cui al quarto comma dell'art. 15
della legge 29 aprile 1949, n. 264. Salvo il caso
nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la
sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da
avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di
cui al comma precedente, che deve essere esposta al
pubblico presso la sezione medesima e deve essere
aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la
indicazione degli avviati. Devono altresì essere
esposte al pubblico le richieste numeriche che
pervengono dalle ditte. La commissione ha anche il
compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al
lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di
quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi
o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata
urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato
dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato
dalla commissione di cui al primo comma del presente
articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di
avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve
essere data motivazione scritta su apposito verbale in
duplice copia, una da tenere presso la sezione di
collocamento e l'altra presso il direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta
deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro
richiedente. Nel caso in cui la commissione neghi la
convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni
dalla data della comunicazione di avviamento, gli
interessati possono inoltrare ricorso al direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in
via definitiva, su conforme parere della commissione di
cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all'art. 16 della legge 29
aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e
in nessun caso possono essere modificati dalla sezione.
Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro
annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di
diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le
disposizioni di legge. Contro le decisioni del
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro è ammesso
ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale. Per il passaggio del lavoratore
dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra occorre
il nulla osta della sezione di collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori
per il tramite degli uffici di collocamento, sono
applicate le sanzioni previste dall'art. 38 della
presente legge. Le norme contenute nella legge 29
aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non
modificate dalla presente legge.
ART. 34. - Richieste nominative
di manodopera. A decorrere dal novantesimo
giorno all'entrata in vigore della presente legge, le
richieste, nominative di manodopera da avviare al lavoro
sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo
familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di
concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di
lavoratori altamente specializzati. da stabilirsi con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentita la commissione centrale di cui alla
legge 29 aprile 1949, n. 264.
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E
PENALI
ART.
35. - Campo di applicazione. Per le imprese industriali e
commerciali, le disposizioni dell'art. 18 del titolo
III, ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della
presente legge si applicano a ciascuna sede,
stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che
occupa più di quindici dipendenti. Le stesse
disposizioni si applicano alle imprese agricole che
occupano più di cinque dipendenti. Le norme suddette
si applicano, altresì, alle imprese industriali e
commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano
più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che
nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque
dipendenti. Le norme suddette si applicano, altresì,
alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito
dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti
ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se
ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata,
non raggiunge tali limiti. Ferme restando le norme
di cui agli artt. 1 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti
collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi
di cui alla presente legge alle imprese di navigazione
per il personale navigante.
ART. 36. - Obblighi dei titolari
di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di
opere pubbliche. Nei provvedimenti di
concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti
leggi dello Stato a favore di imprenditori che
esercitano professionalmente un'attività economica
organizzata e nei capitolati di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita
la clausola esplicita determinante l'obbligo per il
beneficiario o appaltatore di applicare o di far
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti
condizioni non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro della categoria e della
zona. Tale obbligo deve essere osservato sia nella
fase di realizzazione degli impianti o delle opere che
in quella successiva, per tutto il tempo in cui
l'imprenditore benefica delle agevolazioni finanziarie e
creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge. Ogni infrazione al suddetto
obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro
viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui
amministrazione sia stata disposta la concessione del
beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le
opportune determinazioni, fino alla revoca del
beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva
potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un
tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazione finanziarie o creditizie
ovvero da qualsiasi appalto. Le disposizioni di cui
ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti
di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di
appalti concessi da enti pubblici, ai quali
l'ispettorato del lavoro comunica direttamente le
infrazioni per l'adozione delle sanzioni.
ART. 37. -
Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.
Le disposizioni della
presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro
e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che
svolgono esclusivamente o prevalentemente attività
economica. Le disposizioni della presente legge si
applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti
dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia
diversamente regolata da norme speciali.
ART. 38. -
Disposizioni penali. Le violazioni degli artt. 2,
4, 5, 6, 8 e 15 primo comma, lett. a), sono punite,
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con
l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con
l'arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più
gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate
congiuntamente. Quando, per le condizioni economiche
del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può
presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il
giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità
giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza
penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del
codice penale.
ART.
39. - Versamento delle ammende al Fondo
adeguamento pensioni. L'importo delle ammende è
versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
ART. 40. -
Abrogazione delle disposizioni contrastanti.
Ogni disposizione in
contrasto con le norme contenute nella presente legge è
abrogata. Restano salve le condizioni dei contratti
collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai
lavoratori.
ART. 41
- Esenzioni fiscali. Tutti gli atti e documenti
necessari per la attuazione della presente legge e per
l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti
e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua
applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o
di qualsiasi altra specie e da
tasse. |